INSTALLAZIONE IMPIANTI FER | IMPIANTISTI ELETTRICI: sistemi fotovoltaici e fotoelettrici
Per mantenere l’abilitazione FER, ovvero la possibilità di operare su impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili, i Responsabili Tecnici delle imprese termiche ed elettriche devono frequentare il corso di aggiornamento di 16 ore entro 3 anni dalla frequentazione del corso.
In mancanza di questa formazione obbligatoria, le imprese già abilitate ai sensi del Dm 37/2008 per l’attività su impianti tradizionali, che già operano o intendono operare su impianti impianti FER, non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria su pompe di calore, sistemi solari termici e fotovoltaici, impianti a biomasse per usi energetici.
Il corso deve essere svolto dai Responsabili Tecnici delle imprese termoidrauliche ed elettriche:
A. Incaricati prima del 03/08/2013
- che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
- che devono rinnovare l’abilitazione, avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore nel periodo 2015/2018.
B. Incaricati tra il 04/08/2013 e il 31/12/2016
- che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
- che devono rinnovare l’abilitazione, avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Chiarimenti in merito ad abilitazione e mantenimento
(Deliberazione giunta Regione Lombardia X/7143 del 02/10/2017 e D.d.u.o. n. 14744 del 24/11/17)
Chiarimenti in merito alla normativa vigente al 14 marzo 2018 in Regione Lombardia relativa all’abilitazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili e alle modalità per il suo mantenimento.
A . Responsabile tecnico già nominato alla data del 3 agosto 2013 automaticamente abilitato anche agli impianti FER
(requisiti tecnico-professionali lettere A, B, C, D previsti nell’art. 4 Dm 37/2008)
Per mantenere l’abilitazione avrebbe dovuto frequentare entro il 1 agosto 2016 il corso di aggiornamento di 16 ore.
- se ha frequentato il corso, l’obbligo formativo è assolto fino al 31/12/2019 (e poi successivamente ogni 3 anni)
- se non ha assolto l’obbligo formativo, non è abilitato agli impianti FER, fino a quando la formazione non venga svolta con esito positivo (tempi rinnovo: vedi sotto)
B. Responsabile tecnico nominato a partire dal 4 agosto 2013
(requisiti tecnico-professionali lettere A, B, D previsti nell’art. 4 Dm 37/2008)
Per mantenere l’abilitazione deve frequentare nel corso dell’anno solare dei tre anni dalla nomina il corso di aggiornamento di 16 ore.
REQUISITI E TEMPI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO
(Decreto Regione Lombardia 8711 del 21/10/2015 – Deliberazione giunta R.L. X/7143 del 02/10/2017 e D.d.u.o. n. 14744 del 24/11/2017)
Tempi di adeguamento e di rinnovo con frequenza ai corsi di aggiornamento 16 ore
Modalità di partecipazione al corso in aula virtuale
Gli iscritti riceveranno:
- la mail di conferma dell’avvio del corso, una settimana prima della data di inizio corso
- la mail con l’indirizzo della piattaforma di e-learning SkyMeeting e l’invito ad accedere, il giorno prima.
Per ogni informazione contattare info@vbeta.it o tel. 0332 256269
*Responsabili tecnici di imprese iscritte in Camera di Commercio lettera A (impianti elettrici) e/o lettera C (impianti riscaldamento e condizionamento)
Nominati alla data del 03/08/2013 ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai titoli a) b) c) e d) art. 4 DM 37/08 |
La scadenza dell’assolvimento dell’obbligo formativo, entro il 3 agosto 2016, è ormai passata |
Il responsabile tecnico che ha frequentato il corso di aggiornamento 16 ore nel periodo 2015/2018, deve frequentare il secondo corso di aggiornamento di pari durata a partire dal 1 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2019. La partecipazione al corso di aggiornamento nel 2019 conferma la qualificazione fino al 2022 |
Nominati tra il 04/08/2013 e il 31/12/2016 ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai titoli a) b) e d) art. 4 DM 37/08 |
Il corso di aggiornamento 16 ore deve essere frequentato entro 3 anni dalla nomina |
Il responsabile tecnico che ha frequentato il corso di aggiornamento 16 ore deve frequentare il secondo corso di aggiornamento di pari durata nel 2019. La partecipazione al corso di aggiornamento nel 2019 conferma la qualificazione fino al 2022 |
Nominati dopo il 31/12/2016 ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai titoli a) b) e d) art. 4 DM 37/08 |
Il corso di aggiornamento 16 ore deve essere frequentato nell’anno solare di scadenza dei 3 anni dalla nomina |
I corsi di aggiornamento hanno validità triennale |
Regione Lombardia, con Delibera n. 7143 di Giunta regionale del 02/10/2017 e D.d.u.o. n. 14744 del 24/11/17, si è espressa positivamente in merito alla richiesta delle associazioni di categoria di un intervento correttivo per accordare anche ai responsabili tecnici nominati dopo il 3 agosto 2013 che avessero ottenuto i requisiti con la sola esperienza lavorativa -abilitati ai sensi della lettera d) dell’art. 4 del DM 37/08 – l’assolvimento dell’obbligo formativo con la frequenza al corso di aggiornamento di 16 ore anziché al corso base di 80 ore. I corsi FER base da 80 ore rimangono quindi destinati unicamente ai responsabili tecnici nominati dopo il 3 agosto 2013 ai sensi della lettera c) dell’art. 4 del DM 37, ossia ai soggetti che hanno ottenuto i requisiti con attestato di formazione professionale.
Oltre la prima riprogrammazione, in caso di disdetta o assenza ingiustificata, la quota del corso verrà comunque fatturata |