Beni strumentali - Nuova Sabatini

[Pagina aggiornata il 9/10/2024]
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle PMI e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
La misura sostiene gli investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché software e tecnologie digitali cosiddetta “Industria 4.0”. Con la legge 27 dicembre 2019 n. 160 rientrano anche gli investimenti green.
L’investimento può essere interamente coperto da finanziamento bancario (fino alla copertura del 100% delle spese ammissibili) o leasing, avente durata massima 5 anni.
Dal 1° ottobre 2024 è previsto inoltre il riconoscimento di un contributo maggiorato in favore delle PMI, costituite in forma societaria e impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.
È prevista l’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
Sono ammesse all’agevolazione micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi, comprese le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per l’acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto. Restano escluse le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione k della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).
Per essere ammesse le PMI devono:
- avere sede operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non aver ricevuto e non aver rimborsato aiuti individuali quali illegali o incompatibili alla Commissione europea;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- avere sede in uno Stato Membro purché si provveda all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.
Soltanto per beneficiare della “linea Capitalizzazione”, è richiesto che le imprese abbiano i seguenti ulteriori requisiti:
- siano costituite in forma di società di capitali;
- non annoverino tra amministratori o soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
- non vi siano cause ostative ai sensi della disciplina antimafia.
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione in leasing finanziario, di:
- macchinari, impianti, attrezzature commerciali e industriali e “altri beni” nuovi di fabbrica ad uso produttivo, ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità);
- investimenti in tecnologie 4.0;
- investimenti green (macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, a condizione che la rispondenza degli interventi e la quantificazione del relativo impatto, siano certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente).
Non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
Per le PMI costituite in forma di società di capitali, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento, è sfruttabile dal 1° ottobre 2024 la “linea Capitalizzazione”. L’aumento di capitale deve essere sottoscritto entro e non oltre i trenta giorni successivi all’ottenimento del provvedimento di concessione. La capitalizzazione deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro ed in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento. La delibera di aumento deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda stessa.
Il finanziamento dei beni strumentali può coprire fino al 100% dell’investimento, con un minimo di 20mila euro ed un massimo di 4 milioni di euro (anche relativi a diversi acquisti) per ciascuna impresa, ma deve essere erogato tramite leasing o finanziamento unico con una durata massima di 5 anni.
Il contributo è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:
- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti 4.0 e per gli investimenti green;
- 5% per le micro e piccole imprese che optano per la “linea capitalizzazione”;
- 3,575 % per le medie imprese che optano per la “linea capitalizzazione”.
Ogni operazione deve essere avviata soltanto dopo la presentazione della domanda di accesso al contributo.
Per la concessione del contributo, le imprese devono presentare all’istituto che eroga il finanziamento/leasing la domanda di accesso al contributo compilata in forma telematica.
Il soggetto finanziatore può concedere il finanziamento mediante l’utilizzo del plafond di Cassa depositi e prestiti, oppure mediante diversa provvista. Le domande, previa verifica, vengono trasmesse dalla banca al Ministero che entro cinque giorni comunicala disponibilità delle risorse. Entro l’ultimo giorno del mese successivo la banca adotta la delibera di finanziamento e la trasmette al Ministero. Entro i successivi trenta giorni il Ministero adotta il provvedimento di concessione.