Conversione in legge del DL 159/2025: cosa cambia per badge digitale e patente a crediti

Le principali novità su controlli, tessera digitale di riconoscimento, sistema a crediti

 
sicurezza cantiere

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è entrata in vigore la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che converte (con modifiche) il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e disposizioni in materia di protezione civile.

Il provvedimento interviene su alcuni snodi ormai centrali nel sistema di prevenzione: rafforzamento della vigilanza sugli appalti e subappalti, introduzione del badge digitale di cantiere, aggiornamenti su patente a crediti e nuove regole specifiche per le organizzazioni di volontariato della protezione civile.

Di seguito una lettura ragionata delle novità principali, con un focus su ciò che è utile sapere lato impresa.

Vigilanza su appalti e subappalti: priorità ai controlli (e “Lista di conformità INL”)

Uno dei messaggi più chiari del DL 159/2025 (confermato dalla conversione) è il rafforzamento del presidio ispettivo sugli appalti, soprattutto dove cresce il rischio di irregolarità: frammentazione delle lavorazioni, catene lunghe di subappalto, discontinuità nella gestione documentale.

La conversione interviene sul sistema già previsto dal D.L. 19/2024, legato alla cosiddetta “Lista di conformità INL”: quando, a seguito di accertamenti ispettivi, non emergono violazioni, l’INL può rilasciare attestazione e inserire l’azienda in un elenco pubblico consultabile (previo assenso). Nel nuovo impianto, viene esplicitato che i controlli vengono orientati in via prioritaria verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato.

Cosa significa per le imprese

  • Chi lavora stabilmente in subappalto deve aspettarsi maggiore frequenza di controlli.
  • Diventa ancora più importante poter dimostrare rapidamente (e con coerenza documentale) la corretta gestione degli obblighi: personale, idoneità tecnico-professionale, formazione, procedure di sicurezza.
Badge digitale di cantiere: tessera con codice univoco anticontraffazione (anche digitale)

Tra le misure operative più rilevanti c’è l’introduzione/rafforzamento del badge (tessera di riconoscimento) dotato di codice univoco anticontraffazione, con possibilità di gestione anche digitale tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.

A chi si applica l’obbligo

Il testo prevede l’obbligo per le imprese che operano nei cantieri edili in appalto e subappalto, pubblici o privati e, in prospettiva, anche in ulteriori ambiti a rischio elevato, che verranno individuati con apposito decreto del Ministero del Lavoro (sentite parti sociali e Conferenza Stato-Regioni).

Cosa deve contenere / come funziona

La tessera:

  • è la tessera già prevista dalla normativa (D.Lgs. 81/2008 e disciplina appalti), ma viene “potenziata” con un codice univoco anticontraffazione;
  • può essere resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale tramite strumenti nazionali interoperabili con SIISL.

Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate su SIISL è previsto un meccanismo di produzione automatica e precompilazione del badge digitale (salvo integrazioni a cura del datore di lavoro).

Impatto pratico: non è solo un tesserino

Dal punto di vista operativo, il badge digitale si colloca dentro una strategia di tracciabilità e controllo (presenze, flussi di manodopera, riconducibilità del lavoratore all’impresa). Non a caso, la misura è agganciata anche al sistema sanzionatorio del Testo Unico, estendendo l’applicazione delle sanzioni ai nuovi ambiti che saranno definiti dal decreto attuativo.

Per le imprese: cosa fare 

  • Verificare che la gestione della tessera di riconoscimento in cantiere sia già corretta (anche per interinali e lavoratori “a rotazione”).
  • Predisporre un flusso interno chiaro: rilascio, aggiornamento, verifica in ingresso.
  • Prepararsi al decreto attuativo che potrebbe estendere l’obbligo oltre l’edilizia tradizionale.
Patente a crediti: quando scatta la decurtazione e novità su sospensione cautelare

Il DL 159/2025 interviene anche sul meccanismo della patente a crediti (art. 27 D.Lgs. 81/2008), con modifiche puntuali che incidono su “tempi” e “presupposti” delle decurtazioni, e con un coordinamento più strutturato tra organi di vigilanza e banche dati.

Decurtazione crediti: legata alla notifica del verbale (per specifiche violazioni)

Viene introdotto il comma 7-bis, che prevede che per le violazioni indicate nell’Allegato I-bis (n. 21 e 24) la decurtazione avvenga a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dagli organi competenti. A tale fine l’INL utilizza anche le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS).

Infortuni gravi o mortali: sospensione cautelare fino a 12 mesi

Viene modificato anche il comma 8: nei casi di infortunio con esito mortale o con inabilità permanente, l’INL può sospendere in via cautelare la patente fino a 12 mesi, con un flusso informativo delle Procure verso l’Ispettorato (salve le esigenze di segretezza istruttoria) e con valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi contenuti nei verbali.

Comunicazioni all’INL: entrano anche le risultanze dei verbali notificati

La legge di conversione interviene poi sul comma 9, prevedendo che entro 30 giorni siano comunicati all’INL anche gli esiti rilevanti ai fini della decurtazione crediti, includendo le risultanze dei verbali notificati di cui al 7-bis.

Per le imprese: indicazione operativa

  • In questo quadro, la patente a crediti diventa sempre più “procedurale”: la gestione dei verbali, dei tempi e delle comunicazioni è parte integrante del rischio.
  • Serve un presidio interno (o consulenziale) non solo tecnico, ma anche documentale: sapere cosa è stato notificato, quando, con che esito.
Volontariato e protezione civile: equiparazione ai lavoratori ma regole speciali e sanzioni dedicate

Un altro capitolo rilevante riguarda le organizzazioni di volontariato collegate a protezione civile, inclusi Croce Rossa Italiana, Soccorso Alpino e Speleologico, volontari Vigili del Fuoco, ecc.

Viene inserito nel Testo Unico il nuovo articolo 3-bis, con modifiche e integrazioni in conversione. Tra i passaggi più significativi: viene chiarito che i rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato non possono essere equiparati al datore di lavoro, dirigente o preposto (anche ai fini degli obblighi ex artt. 18 e 19).

La legge di conversione inserisce inoltre:

  • la non applicazione di alcune sanzioni penali/contravvenzionali (artt. 55, 56, 59) a rappresentanti legali e volontari in relazione agli obblighi dell’art. 3-bis, in determinate condizioni;
  • nuove sanzioni interdittive (interdizione dalle attività di protezione civile), e una disciplina particolare se la violazione è commessa da rappresentante legale che sia anche sindaco (sanzione amministrativa pecuniaria).
Cosa cambia in pratica per le imprese
  1. Appalti e subappalti entrano nel mirino della vigilanza: chi opera lungo filiere complesse deve lavorare su tracciabilità, coerenza documentale e gestione preventiva delle criticità.

  2. Badge digitale = presidio organizzativo, non solo adempimento: la tessera con codice univoco anticlonazione (anche digitale via strumenti interoperabili con SIISL) spinge verso modelli di identificazione più robusti e controllabili.

  3. Patente a crediti: più certezza procedurale sui trigger di decurtazione e comunicazioni all’INL: diventa essenziale presidiare verbali e notifiche come parte della compliance HSE.

Fonti normative essenziali

Legge 29 dicembre 2025, n. 198, conversione D.L. 159/2025 (GU n. 301 del 30/12/2025)
Testo coordinato D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 con legge di conversione
Nota Ministero del Lavoro sulla conversione e misure (badge, ecc.)


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