Le responsabilità su fornitura e uso dei DPI: cosa chiariscono le sentenze del 2025

DPI: quando la responsabilità non si esaurisce nella consegna

 
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Nel 2025 la giurisprudenza penale ha ulteriormente chiarito un punto centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro: i dispositivi di protezione individuale (DPI) non sono un adempimento formale, ma una responsabilità organizzativa diretta del datore di lavoro. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione – Sezione Penale rafforzano un orientamento consolidato, che riguarda da vicino tutte le imprese, in particolare le PMI: fornire DPI non basta. Occorre governare l’intero sistema che ne assicura idoneità, compatibilità, utilizzo effettivo e controllo.

Il quadro normativo: obblighi che non si esauriscono nella consegna

Il D.Lgs. 81/08 attribuisce al datore di lavoro obblighi precisi e penalmente rilevanti. In particolare, l’art. 18 impone di:

  • fornire ai lavoratori DPI necessari e idonei ai rischi presenti;
  • richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
  • vigilare sull’uso corretto dei dispositivi messi a disposizione.

Questi obblighi non si esauriscono con la consegna dei DPI:

  • se il lavoratore è esperto;
  • se il DPI è previsto nel DVR ma non concretamente utilizzabile;
  • se manca una segnalazione formale da parte del lavoratore;
  • se è presente (o assente) la figura del preposto.

La Cassazione ribadisce che il datore di lavoro resta il garante ultimo della sicurezza, con l’obbligo di sorveglianza continua sull’effettiva applicazione delle misure di prevenzione.

DPI e caratteristiche personali del lavoratore: un rischio da considerare

Una delle questioni più rilevanti emerse nel 2025 riguarda l’idoneità dei DPI rispetto alle condizioni soggettive dei lavoratori. Non è sufficiente fornire dispositivi “standard” se:

  • il lavoratore indossa occhiali da vista;
  • vi sono limitazioni fisiche note;
  • l’uso simultaneo di più DPI ne compromette l’efficacia.

Il datore di lavoro è tenuto a prevedere queste situazioni in fase di valutazione dei rischi e a garantire DPI compatibili. Non è ammesso demandare al lavoratore l’onere di segnalare la mancanza di dispositivi che avrebbero dovuto essere disponibili in azienda.

Vigilanza e controllo: il punto più critico per le imprese

Le sentenze del 2025 chiariscono un aspetto spesso sottovalutato: la vigilanza sull’uso dei DPI non può essere solo procedurale.

Non è sufficiente:

  • prevedere moduli di segnalazione;
  • affidarsi a prassi consolidate;
  • confidare nell’autonomia dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve dimostrare di aver messo in atto:

  • controlli effettivi e non occasionali;
  • una chiara attribuzione di responsabilità interne;
  • un sistema organizzativo che impedisca prassi scorrette.

In assenza di vigilanza, anche il comportamento imprudente del lavoratore rientra nella sfera di responsabilità datoriale, perché considerato prevedibile e prevenibile.

DPI, formazione e lavori ad alto rischio

Un secondo filone giurisprudenziale del 2025 ha riguardato lavori in quota e attività ad alto rischio. La Cassazione ha ribadito che:

  • i DPI devono essere adeguati ai rischi specifici e utilizzabili in modo simultaneo;
  • la formazione deve essere specifica e documentata;
  • l’assenza di preposti, controlli e dispositivi di protezione collettiva aggrava la responsabilità del datore.

Particolarmente rilevante è il principio secondo cui liberarsi dai DPI per comodità o rapidità operativa non è un comportamento abnorme, ma una condotta frequente e quindi prevedibile. Proprio per questo deve essere prevenuta con organizzazione, formazione e vigilanza.

Il principio che emerge dalle sentenze 2025

Le decisioni della Cassazione convergono su un messaggio chiaro per le imprese:

  • la responsabilità sui DPI non si trasferisce al lavoratore;
  • il sistema di sicurezza deve tutelare anche dagli errori umani;
  • la mancanza di DPI idonei, compatibili o disponibili espone l’azienda a responsabilità penale;
  • il DVR, da solo, non è sufficiente se non seguito da scelte organizzative coerenti.

In sintesi, la sicurezza non è un insieme di documenti, ma un sistema che deve funzionare nella pratica quotidiana.

Sentenze commentate 

Le pronunce della Cassazione 2025 esaminate sono:

  • Cassazione Penale, Sez. IV, 10 febbraio 2025 n. 5188 – trauma oculare perforante e mancanza di sovra-occhiali protettivi;
  • Cassazione Penale, Sez. IV, 15 aprile 2025 n. 14801 – caduta mortale di un tirocinante muratore e responsabilità su DPI e protezioni collettive.

Queste sentenze non sono solo un richiamo alla conformità normativa, ma una guida concreta per strutturare un sistema di DPI efficace e proattivo. Per le PMI, il passaggio critico è governare il processo: dalla valutazione dei rischi alla scelta dei DPI, fino alla formazione e alla vigilanza, in modo da ridurre infortuni, responsabilità e impatti reputazionali.

Fonte: Puntosicuro - Anna Guardavila

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