Nuovo Dpcm: ecco le restrizioni per imprese e cittadini e l’autocertificazione

In vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre

 

Firmato il Dpcm che divide l’Italia in tre zone: quella rossa e la zona gialla. Il Dpcm entrerà in vigore il 5 novembre fino al 3 dicembre.
Da sottolineare che i divieti che interessano le zone rosse e arancioni avranno una validità di quindici giorni. Saranno rinnovati, oppure no, in base all’andamento del quadro epidemiologico. Vediamo, in particolare, le restrizioni che riguardano la zona rossa.

NORME GENERALI

  • Obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso
  • Mantenere sempre la distanza interpersonale di un metro
  • Igiene accurata e costante delle mani

SPOSTAMENTI

  • Sarà vietato «ogni spostamento in entrata e in uscita», con ogni mezzo pubblico o privato, dal proprio comune di residenza, domicilio o abitazione. L’obbligo è quello di restare in casa.
  • Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo ci si potrà spostare solo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi – con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività provare l’urgenza dello spostamento sarà l’autocertificazione da mostrare alle Forze dell’Ordine nel caso di controlli.
  • Il Decreto dà anche la possibilità di chiudere – per tutta la giornata o in determinate fasce orarie – strade o piazze dei centri urbani in cui si possano verificare assembramenti. Garantita la possibilità di accesso e deflusso a esercizi commerciali legittimamente aperti e abitazioni private.

COMMERCIO (Misure valide per tutto il territorio nazionale)

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nei negozi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste tipologie di attività. Chiusura nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati (salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari).
  • Restano aperte: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie.
  • Obbligo di esporre all’esterno degli esercizi commerciali un cartello che indica il numero massimo di persone consentite all’interno del locale stesso.

BAR E RISTORANTI

  • Sospensione totale delle attività dei servizi di ristorazione – fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – ad esclusione delle mense e del catering continuativo a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire, o contenere, il contagio.
  • Aperta la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Fino alle ore 22 resterà aperta anche la ristorazione con asporto, però con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale.
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Nelle altre regioni:

  • Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie chiudono alle ore 18
  • Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, solo se non conviventi
  • Consentiti i servizi di ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22, da asporto
  • Divieto di consumare cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18
  • Sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

SERVIZI ALLA PERSONA
Potranno restare aperti: saloni di barbiere e parrucchieri, lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

LAVORO AGILE
I datori di lavoro pubblici devono limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modo agile.

SCUOLE GUIDA E CORSI PER L’AUTOTRASPORTO
Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dalle autoscuole e dagli uffici della motorizzazione civile. Consentiti anche i corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo. Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, le prove pratiche di guida saranno momentaneamente sospese.

MEZZI PUBBLICI
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, la capienza è ridotta dall’80 al 50%. Ad assicurarsi che la programmazione dei servizi di trasporto sia adeguata alle esigenze, dovranno essere i presidenti delle Regioni. Gli stessi dovranno garantire i servizi minimi essenziali per evitare il sovraffollamento nelle ore di punta.

SCUOLA (Misure valide su tutto il territorio nazionale)
Didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie, salvo per l’uso di laboratori o per soggetti disabili o con «disturbi specifici di apprendimento». Scuole per l’infanzia, elementari e medie continueranno con le lezioni in presenza, con uso obbligatorio della mascherina (ne sono esenti i bambini fino ad un’età inferiore ai 6 anni). Le Università, invece, dovranno programmare la didattica e le attività curriculari in base al quadro epidemiologico coordinandosi con il Comitato universitario regionale. Sospese le prove per concorsi pubblici e privati e quelle di abilitazione professionale. Non sono sottoposte a questo divieto le prove che si possono svolgere online e quelle per il personale sanitario.

CULTURA E SPORT (Misure valide su tutto il territorio nazionale)

  • Si chiudono musei e mostre, cinema, teatri, sale da concerto, discoteche, sale da gioco e angoli di gioco in bar e tabaccherie. Sospese le attività di piscine e palestre, sospesi gli sport di contatto a livello amatoriale e di base. Permessi gli eventi sportivi a livello nazionale e professionistico. Sospesi eventi e congressi. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • Si potrà svolgere attività motoria solo nell’area intorno alla propria abitazione, rispettando il distanziamento di almeno un metro da ogni altra persona e indossando la mascherina.
  • Permesso lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Il testo del Dpcm 3 novembre 2020

Allegati Dpcm 3 novembre 2020

Scarica qui l’autocertificazione per gli spostamenti in zona rossa

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