MoVaRisCh 2026: il modello aggiornato per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi

Cosa cambia con l'aggiornamento del 28 febbraio 2026

 
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Se nella tua attività vengono utilizzati prodotti chimici — solventi, detergenti industriali, vernici, adesivi, resine, lubrificanti, o qualsiasi sostanza con una scheda di sicurezza (SDS) — allora sei obbligato per legge a valutare il rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi.

MoVaRisCh (Modello di Valutazione del Rischio Chimico) è lo strumento più diffuso in Italia per fare questa valutazione senza dover eseguire misurazioni ambientali costose. È un algoritmo approvato a livello regionale — e ora aggiornato al 28 febbraio 2026 — che consente di calcolare un indice numerico di rischio per ogni lavoratore esposto.

L'aggiornamento 2026 non è un ritocco marginale: recepisce modifiche normative rilevanti che possono cambiare le conclusioni della valutazione anche a parità di processo produttivo. Per molte PMI, significa che la vecchia valutazione non è più sufficiente.

Cosa cambia nell'aggiornamento 2026

L'aggiornamento del 28 febbraio 2026, approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, recepisce quattro modifiche normative di rilievo:

 

Riferimento normativo

Cosa introduce / modifica

D.Lgs. 135/2024

Aggiorna il Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. 81/08 in materia di protezione da agenti chimici e cancerogeni. Recepisce direttive UE e introduce modifiche agli obblighi del datore di lavoro.

Reg. (UE) 2020/878

Prescrive nuovi requisiti per le Schede Dati di Sicurezza (SDS). Molte SDS precedenti non sono più conformi: vanno aggiornate, e i dati che alimentano l'algoritmo MoVaRisCh provengono proprio da queste schede.

Reg. delegato (UE) 2023/707

Introduce le classi di pericolo per gli interferenti endocrini (EUH380 e EUH381) nella classificazione CLP. Si tratta di una novità rilevante: alcune sostanze già in uso in azienda potrebbero rientrare in queste nuove classi.

 

L'impatto pratico: perché non basta "fare come prima"

Il punto critico è questo: l'algoritmo MoVaRisCh calcola un indice di rischio R sulla base di dati che derivano in larga parte dalla classificazione delle sostanze (frasi H) e dal contenuto delle Schede Dati di Sicurezza (SDS). Se quei dati cambiano — perché la SDS è aggiornata, perché una sostanza è reclassificata, perché vengono introdotte nuove classi di pericolo — l'indice R cambia

In termini concreti, questo significa che:

  • Un'azienda che utilizza prodotti vernicianti contenenti biossido di titanio (TiO2) potrebbe vedere aumentare il proprio indice di rischio rispetto alla valutazione precedente.
  • Chi usa sostanze che rientrano nelle nuove classi degli interferenti endocrini (EUH380/EUH381) deve aggiornare la valutazione perché a queste frasi è stato assegnato il massimo score di pericolosità (10 e 8 rispettivamente).
  • Chiunque abbia SDS non ancora aggiornate al Regolamento (UE) 2020/878 sta lavorando con dati potenzialmente incompleti o non conformi.
  • Un'azienda classificata in "rischio irrilevante" prima del 2026 potrebbe oggi non rientrare più in quella soglia, con conseguenti obblighi aggiuntivi..
Attenzione: la zona di incertezza
  • MoVaRisCh prevede una "zona arancio" per valori di R compresi tra 15 e 21.
  • In questa fascia non si può dichiarare automaticamente il rischio irrilevante.
  • È obbligatorio rivedere tutti i punteggi, verificare le misure adottate e consultare il medico competente prima di classificare.
  • Chi si trovava appena sotto la soglia 21 con la vecchia valutazione potrebbe ora essere sopra.
     
Come funziona l'algoritmo MoVaRisCh 2026

Per capire perché l'aggiornamento ha impatto reale, è utile comprendere la logica del modello — senza dover diventare esperti di chimica.

La formula di base

Il rischio chimico R si calcola come prodotto tra due fattori: R = P × E

Variabile

Cosa misura

Da dove si ricava

P

Pericolosità intrinseca

Dalle frasi H sulla scheda SDS o sull'etichetta. Ad ogni frase H è assegnato uno score da 1 a 10 (o fino a 10 per interferenti endocrini). Si usa il valore più elevato.

E

Esposizione effettiva

Dipende da: quantità in uso, proprietà fisico-chimiche (volatilità/granulometria), modalità d'uso, tipo di controllo (aspirazione, contenimento, ecc.), tempo di esposizione giornaliero, distanza dalla sorgente.

 

I risultati: la scala di rischio

Il valore R ottenuto viene collocato su questa scala, che determina gli obblighi del datore di lavoro:

Valore R

Classificazione

Azione richiesta

0,1 < R < 15

RISCHIO IRRILEVANTE (Zona Verde)

Consultare il medico competente

15 < R < 21

ZONA DI INCERTEZZA (Zona Arancio)

Rivalutare i punteggi, rivedere le misure, consultare il MC

21 < R < 40

RISCHIO NON IRRILEVANTE

Applicare artt. 225, 226, 229, 230 D.Lgs. 81/08

40 < R < 80

RISCHIO ELEVATO

Misure urgenti di prevenzione e protezione

R > 80

GRAVE RISCHIO

Riconsiderare tutto il percorso. Sorveglianza sanitaria intensificata

Nota importante: per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici di categoria 1A e 1B (Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08) il concetto di rischio irrilevante non esiste. Per queste sostanze si applica sempre la disciplina più restrittiva.

 

Gli obblighi del datore di lavoro: cosa prevede la norma

Il D.Lgs. 81/08, Titolo IX Capo I, impone al datore di lavoro una valutazione strutturata del rischio chimico. Con l'aggiornamento introdotto dal D.Lgs. 135/2024, il quadro degli obblighi si consolida come segue.

 

Obblighi generali (art. 223)

  • Identificare tutti gli agenti chimici pericolosi presenti nell'attività lavorativa.
  • Valutare il rischio per ogni lavoratore esposto, tenendo conto di: quantità, pericolosità, esposizione, misure adottate.
  • Aggiornare la valutazione ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o le sostanze utilizzate.
  • Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Se il rischio è "non irrilevante" (artt. 225, 226, 229, 230)

  • Ridurre l'esposizione sostituendo le sostanze pericolose con altre meno pericolose, ove tecnicamente possibile.
  • Progettare sistemi di lavoro e processi appropriati, incluse misure collettive (aspirazioni, cicli chiusi, ecc.).
  • Attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del medico competente.
  • Tenere un registro degli esposti.
  • Fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento specifici.
  • Assicurare il corretto utilizzo e la manutenzione dei DPI specifici per il rischio chimico.
     
Sanzioni in caso di inadempienza

La mancata o inadeguata valutazione del rischio chimico espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative.
Ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/08, la mancata sostituzione di agenti pericolosi (quando possibile) comporta l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda. In caso di ispezione, una valutazione obsoleta o non aggiornata alle nuove norme è considerata un documento carente, con conseguenti rilievi formali e possibili sospensioni dell'attività.

Chi deve aggiornare la valutazione: settori e casistiche più esposte

Non tutte le aziende sono ugualmente impattate dall'aggiornamento 2026. Le situazioni più critiche — quelle in cui è più probabile che la vecchia valutazione non sia più valida — riguardano:

 

Tipologia / Settore

Perché rivedere ora

Carrozzerie, verniciatori, lattonieri

Utilizzo di vernici e primer contenenti TiO₂ (biossido di titanio). L'aggiornamento 2026 elimina dal calcolo le frasi EUH211 ed EUH212, che riguardavano il rischio da polveri respirabili in miscele con TiO₂. Questo può incidere sull'indice R delle valutazioni precedenti: è necessario verificare caso per caso.

Acconciatori, estetiste, centri benessere

Prodotti per capelli e trattamenti estetici possono contenere sostanze con nuove classificazioni EUH. Le SDS di molti prodotti sono state aggiornate.

Tipografie e industria grafica

Utilizzo di inchiostri, solventi, colle UV con sostanze soggette a reclassificazione.

Lavorazione metalli, saldature

Emissione di fumi di saldatura: la valutazione richiede l'uso della variante dell'algoritmo per le attività lavorative generatrici di agenti chimici.

Falegnamerie e lavorazione legno

Utilizzo di vernici, impregnanti, colle con potenziali interferenti endocrini.

Pulizie industriali e manutenzione

Detergenti e solventi con nuove classificazioni SDS. Spesso le SDS non sono aggiornate.

Laboratori artigiani alimentari

Prodotti per la pulizia e l'igienizzazione con classificazioni aggiornate.

 

Cosa deve fare concretamente l'azienda

Se la valutazione del rischio chimico è stata redatta prima del 2026, è necessario procedere a una revisione strutturata. Il percorso da seguire è questo:

Passo 1 — Verifica le Schede Dati di Sicurezza (SDS)
Tutte le SDS devono essere aggiornate al Regolamento (UE) 2020/878. Questo si verifica dalla data di revisione in intestazione: le SDS precedenti al 2021 sono quasi certamente da aggiornare. Richiedile ai tuoi fornitori.

Passo 2 — Identifica le sostanze con nuove classificazioni
Con le SDS aggiornate, verifica se tra le sostanze in uso ci sono sostanze con H351 (biossido di titanio o altre), EUH380/EUH381 (interferenti endocrini), o altre frasi H non presenti nella valutazione precedente.

Passo 3 — Ricalcola gli indici di rischio
Applica l'algoritmo MoVaRisCh 2026 con i nuovi dati. Presta attenzione alla zona di incertezza (15 < R < 21): in questa fascia la classificazione non è automatica e richiede una valutazione tecnica approfondita.

Passo 4 — Aggiorna DVR e misure di prevenzione
Se la reclassificazione produce un indice R superiore alla soglia di rischio irrilevante, o se aumenta il livello di rischio già classificato come non irrilevante, le misure di prevenzione e protezione devono essere riviste di conseguenza.

Passo 5 — Coinvolgi il medico competente
Anche in caso di rischio irrilevante, il modello raccomanda espressamente di consultare il medico competente. In caso di rischio non irrilevante, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per legge.

Consulta il documento ufficiale - Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese agg. 28/2/2026(PDF)


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