Fondo di Garanzia per le PMI
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La finalità del Fondo di Garanzia è favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
La percentuale di garanzia è pari all’80% (60% se operazione finalizzata a consolidamento passività a breve stesso istituto).
Importo massimo garantito non superiore a euro 2.500.000 di cui 1.500.000 a breve termine.
Possono beneficiare del Fondo le PMI e i consorzi iscritti nel Registro delle Imprese. In caso di professionisti, questi devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
Sono ammissibili tutti i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni riportate nelle Disposizioni operative del Fondo stesso.
Le imprese inoltre:
- devono essere valutate economicamente e finanziariamente sane dal Gestore - MCC sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle Disposizioni operative;
- non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
Sono ammissibili alla garanzia diretta o controgaranzia le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, secondo modalità e criteri specifici stabiliti nelle disposizioni operative del Fondo, ad esempio:
- le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
- le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
- le operazioni sul capitale di rischio;
- le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- le operazioni Nuova Sabatini;
- altre operazioni finanziarie.
Nell’ambito delle operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle altre operazioni finanziarie, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- le operazioni di liquidità, finalizzate, ad esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento per le spese per il personale ecc.;
- le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;
- le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l’allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l’applicazione di un tasso d’interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione;
- le operazioni di fideiussione strettamente connesse all’attività “caratteristica” dell’impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione, ecc.).
- le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria;
- le operazioni a fronte di investimento;
- i prestiti partecipativi;
- i Finanziamenti a medio/lungo termine.
La percentuale di garanzia è pari all’80% (60% se operazione finalizzata a consolidamento passività a breve stesso istituto). Importo massimo garantito non superiore a Euro 2.500.000,00 di cui 1.500.000,00 a breve termine.
I soggetti in possesso dei requisiti per presentare le domande di ammissione possono richiedere l'assegnazione di account per l'utilizzo del Portale del Fondo di Garanzia.
I soggetti in possesso dei requisiti per presentare le domande di ammissione possono richiedere l'assegnazione di account per l'utilizzo del Portale del Fondo.
Possono richiedere le credenziali i soggetti abilitati a presentare le domande di garanzia:
- per la garanzia diretta, banche, intermediari 106, SFIS, Gestori (tra cui SGR, SICAV, SICAF, GEFIA), operatori di microcredito e imprese di assicurazioni;
- per la riassicurazione, i soggetti garanti (confidi e altri intermediari).
Per approfondimenti: