Fondo di Garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La finalità del Fondo di Garanzia è favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato le principali regole previste dalla riforma del Fondo applicata nel 2024, ma ha introdotto alcune novità.
1. La prima novità riguarda le operazioni per liquidità per le quali è stabilità una percentuale unica di copertura al 50% (quindi anche il BT) al posto delle due fino a oggi previste, pari al 55% e al 60%. Rimane invariato l’intervento sulle altre operazioni e, in particolare, la copertura all’80% per le domande a fronte di investimenti.
2. La seconda modifica interessa le operazioni di importo ridotto che, nel solo caso di richieste di riassicurazione presentate da Confidi autorizzati a certificare il merito di credito, vedranno l’innalzamento dell’importo massimo fino a 100 mila euro a fronte del tetto massimo attuale pari a 80 mila euro. Si ricorda che tali operazioni sono ammissibili anche per imprese che ricadono nella fascia di rischio 5 dal modello di rating del Mediocredito Centrale, per le quali l’accesso con le ordinarie modalità rimane escluso.
3. In relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro, oppure fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80%.
4. La definizione di mid cap è la terza novità prevista dalla legge di Bilancio 2025 che, a differenza delle altre due, potrà entrare in vigore solo a seguito della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Saranno ammissibili alla garanzia del Fondo le imprese con numero di dipendenti fino a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese. Questa previsione corregge la precedente formulazione che escludeva dalla garanzia le imprese con meno di 250 dipendenti.
5. Conferma a 5 milioni di euro del limite massimo di garanzia concedibile per singola impresa.
Possono beneficiare del Fondo le PMI e i consorzi iscritti nel Registro delle Imprese. In caso di professionisti, questi devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
Sono ammissibili tutti i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni riportate nelle Disposizioni operative del Fondo stesso.
Le imprese inoltre:
- devono essere valutate economicamente e finanziariamente sane dal Gestore - MCC sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle Disposizioni operative;
- non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
Sono ammissibili alla garanzia diretta o controgaranzia le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, secondo modalità e criteri specifici stabiliti nelle disposizioni operative del Fondo, ad esempio:
- le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
- le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
- le operazioni sul capitale di rischio;
- le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- le operazioni Nuova Sabatini;
- altre operazioni finanziarie.
Nell’ambito delle operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle altre operazioni finanziarie, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- le operazioni di liquidità, finalizzate, ad esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento per le spese per il personale ecc.;
- le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;
- le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l’allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l’applicazione di un tasso d’interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione;
- le operazioni di fideiussione strettamente connesse all’attività “caratteristica” dell’impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione, ecc.).
- le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria;
- le operazioni a fronte di investimento;
- i prestiti partecipativi;
- i Finanziamenti a medio/lungo termine.
I soggetti in possesso dei requisiti per presentare le domande di ammissione possono richiedere l'assegnazione di account per l'utilizzo del Portale del Fondo di Garanzia.
I soggetti in possesso dei requisiti per presentare le domande di ammissione possono richiedere l'assegnazione di account per l'utilizzo del Portale del Fondo.
Possono richiedere le credenziali i soggetti abilitati a presentare le domande di garanzia:
- per la garanzia diretta, banche, intermediari 106, SFIS, Gestori (tra cui SGR, SICAV, SICAF, GEFIA), operatori di microcredito e imprese di assicurazioni;
- per la riassicurazione, i soggetti garanti (confidi e altri intermediari).