Prodotti sfusi: aperte le domande per i contributi a fondo perduto
Con il decreto 22 settembre 2021 n. 254 il Ministro della transizione ecologica ha previsto un contributo a fondo perduto per sostenere le imprese che promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina.
Si tratta di un contributo economico rivolto agli esercizi commerciali di vicinato e alla media e grande distribuzione per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi che predispongano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.
Fino al 30 aprile imprese e commercianti possono fare domanda sulla piattaforma di Invitalia per le spese sostenute nel 2021.
Il contributo a fondo perduto prevede un rimborso pari alla spesa sostenuta fino a un importo massimo di 5.000 €, sino ad esaurimento delle risorse.
Possono presentare istanza di accesso al contributo gli esercenti commerciali di vicinato e quelli di media e di grande struttura, secondo le seguenti definizioni:
- Esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 114/1998).
- Medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 114/1998).
- Grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture di vendita (art. 4, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 114/1998.
Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno 2021 per:
- l’adeguamento dei locali: progettazione e realizzazione del punto vendita e dello spazio dedicato;
- acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- iniziative di informazione, comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa.
Non sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.